Olive oil
Bottle pouring virgin olive oil in a bowl close up

L’ Olio di oliva

Parliamo di questo straordinario prodotto della natura: l’olio di oliva.

Un olio alimentare estratto dalle olive, ovvero i frutti dell’olivo.

Ammetto di aver sempre avuto una passione per l’olio anche nella mia vita precedente da onnivora, vita vissuta a Brescia, luogo in cui si frigge nel burro praticamente tutto.

Le mie origini liguri hanno però sempre influenzato la mia cucina e il mio modo di mangiare.

La mia nonna Uccia (cuoca insuperabile che riusciva a fare di un toast un piatto gourmet) solo olio usava e di quelli buoni, quelli comprati nei posti giusti che conosceva lei.

E così ho imparato ad usarlo un pò per tutto, dolci compresi.

Ero già una vegana dentro insomma…

Non mi stupisce che l’olio di oliva abbia la sua normativa di riferimento.

Regolamento UE 29/2012 e regolamento 1234/2007 sono i provvedimenti legislativi che si occupano della materia.

All’art. 118 dell’ultimo regolamento citato viene specificato che soli gli oli indicati e definiti all’allegato XVI, possono essere commercializzati.

Vediamoli insieme:

  1. OLI DI OLIVA VERGINI
    Gli oli ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
    Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denomi­nazioni seguenti:
    a) Olio extra vergine di oliva:
    olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
    b) Olio di oliva vergine:
    olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
    c) Olio di oliva lampante:
    olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
  2. OLIO DI OLIVA RAFFINATO
    Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell’olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
  3. OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI
    Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
  4. OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO
    Olio ottenuto dalla sansa d’oliva mediante trattamento con solventi o me­ diante processi fisici, oppure olio corrispondente all’olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l’olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
  5. OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO
    Olio ottenuto dalla raffinazione dell’olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
  6. OLIO DI SANSA DI OLIVA
    Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall’olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

Il regolamento 29/12 ci dice poi come deve essere l’etichetta che deve recare caratteri chiari ed indelebili, oltre che indicare accanto alla denominazione anche la seguente categoria di olio:

a) per l’olio extra vergine di oliva:
«olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;


b) per l’olio di oliva vergine:
«olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;


c) per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini:
«olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»;


d) per l’olio di sansa di oliva:
«olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»;
oppure
«olio contenente esclusivamente oli provenienti dal tratta­ mento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».

E per quanto riguarda la designazione dell’origine?
Anche in questo caso la legge impone che sull’etichetta debba essere riportata la sua origine.

Le designazioni dell’origine di cui al paragrafo 1 compren­dono unicamente:


a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo — a seconda dei casi — in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5;


b) nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture — a seconda dei casi — in conformità alle disposizioni dei para­ grafi 4 e 5:
i) miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea» op­ pure un riferimento all’Unione;
ii) «miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’origine esterna all’Unione;
iii) «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione» oppure un riferimento all’ori­ gine interna ed esterna all’Unione, oppure;


c) una denominazione di origine protetta o un’indicazione geo­ grafica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.

Tra le indicazioni facoltative che possono figurare sull’etichetta di un olio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, quelle citate nel presente articolo sono soggette rispettivamente ai seguenti ob­blighi:

a) l’indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con la prima spremitura meccanica della pasta d’olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
b) l’indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive;
c) le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore possono figurare unicamente per gli oli di oliva extra vergini o vergini; i termini di cui all’allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono figurare sull’etichetta unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;
d) l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’in­ dice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CE) n. 2568/91.

Spero questo articolo possa essere stato utile.

P.s. Nonna Uccia la tua fetta di pane olio e sale per me rimane la cosa più buona di tutte e mi riporta sempre a te…