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Succhi di frutta

Oggi parliamo di succhi di frutta, bevande che troviamo in tantissime versione nella grande distribuzione.

La legge si occupa di questo prodotto attraverso il Decreto legislativo 151/2004 emanato in attuazione della Direttiva 2001/112/CE.

Vediamo insieme un pò di definizioni per capire meglio di cosa stiamo parlando.

Secondo il Decreto Legislativo sopracitato si possono avere:

– SUCCO DI FRUTTA: designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di frutta sana e matura, fresca o conservata mediante refrigerazione o congelamento, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l’aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.  L’aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo.  Nel caso degli agrumi il succo di frutta deve provenire dall’endocarpo. Tuttavia, il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero.  Se i succhi sono ottenuti da frutti con acini, semi e bucce, le parti o i componenti di acini, semi e bucce non sono incorporati nel succo. Tale disposizione non si applica ai casi in cui le parti o i componenti di acini, semi e bucce non possono essere eliminati facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione. 

– SUCCO DI FRUTTA CONCENTRATO: designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d’acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, l’eliminazione deve essere almeno pari al 50% della parte d’acqua. 

SUCCO DI FRUTTA DISIDRATATO: designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica della quasi totalità dell’acqua. 

NETTARE DI FRUTTA: designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato che: 

è ottenuto con l’aggiunta di acqua, con o senza l’aggiunta di zuccheri e/o miele, ai prodotti definiti nei punti da 1a 4, alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un miscuglio di questi prodotti

Tali prodotti sono definiti in relazione alla loro composizione e ai loro processi di preparazione, al fine di garantire un utilizzo commerciale corretto e non ingannevole delle loro denominazioni per noi consumatori. 

Quali regole devono rispettare le etichette di queste bevande?

Ovviamente i succhi di frutta sono etichettati in conformità alle disposizioni generali definite dal regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’etichettatura dei prodotti alimentari.

In particolare, tuttavia, sono previste delle disposizioni specifiche anche alla luce della revisione della Direttiva 2001/112/CE:

  1. L’aggiunta di zuccheri ai succhi di frutta e’ vietata. Per quanto riguarda gli altri prodotti, gli zuccheri aggiunti dovranno continuare a essere indicati in etichetta, in conformità con il regolamento (UE) n. 1169/2011. In passato l’aggiunta di zuccheri era consentita e capitava spesso che alcuni produttori indicassero in etichetta l’assenza di zuccheri aggiunti nei succhi di frutta per ragioni commerciali, attraverso l’indicazione «senza zuccheri aggiunti». L’uso di tale dichiarazione è stato vietato dopo la conclusione del periodo di transizione di diciotto mesi.
  1. Per i prodotti ottenuti a partire da due o più tipi di frutta, il nome del prodotto deve essere composto da un’elencazione dei tipi di frutta utilizzati, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree presenti, così come descritto nell’elenco degli ingredienti.
  1. Nel caso di prodotti formati da tre o più frutti, l’indicazione dei tipi di frutta utilizzati può essere sostituita dalla dicitura «diversi frutti», da un’indicazione simile o dal numero di tipi di frutta utilizzati.
  1. Per i succhi di frutta concentrati, non destinati al consumatore finale, l’imballaggio deve riportare la presenza e la quantità di succo di limone, succo di lime o di sostanze acidificanti aggiunti sull’imballaggio, su un’etichetta apposta sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento.

La direttiva elenca le materie prime autorizzate per la fabbricazione dei succhi e nettari nonché gli additivi che possono essere autorizzati, salvo quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’etichettatura dei prodotti alimentari.

I livelli minimi di succo e/o di purea di frutta nei nettari di frutta devono rispettare i livelli indicati nella presente direttiva e devono essere indicati sull’etichettatura del prodotto.

Per riassumere:

In relazione alla quantità di frutta, sugli scaffali, potremo trovare:

  1. succo di frutta al 100% che non contengono acqua, zuccheri, aromi etc. etc. , due versioni: SPREMUTA O SUCCO DA CONCENTRATO.
  2. altre bevande da frutta che possono contenere anche acqua, zuccheri, aromi e possono essere denominate NETTARE (percentuale frutta banana al 25%, mela e pera al 50% e zucchero o edulcoranti massimo al 20%) o SUCCO E POLPA.

A presto!