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Diritto di ripensamento nel Codice del Consumo

Si tratta di un argomento sul quale spesso si fa molta confusione: in molti infatti credono, erroneamente, che il recesso, ovvero il diritto di decidere unilateralmente di sciogliere il vincolo contrattuale con il venditore, restituendo il bene acquistato (o revocando l’ordine effettuato), ed ottenendo di conseguenza la restituzione del prezzo pagato, sia un diritto esteso a tutti gli acquisti.

Non è così.

La legge attribuisce tale facoltà solo in determinate condizioni:

  • Per i contratti stipulati “fuori dai locali commerciali”;
  • Per i contratti a distanza, ovvero conclusi a mezzo internet o altri mezzi di comunicazioni quali telefono ad esempio.

Perché il Codice del Consumo prevede questo doppio binario?

La risposta è presto data se consideriamo le particolari condizioni in cui versa il consumatore quando acquista, ad esempio, on line.

Di fatto spesso chi acquista con queste modalità non è completamente “attento” e non vede la merce fisicamente: questa situazione potrebbe indurre a sottoscrivere contratti in realtà non desiderati o a condizioni non completamente volute.

Ecco spiegato il perché la normativa attribuisca il diritto di recesso ex lege solo in questi casi.

Quando invece il contratto è stipulato direttamente nel negozio noi consumatori potremo restituire la merce solo se il venditore acconsente oppure il prodotto sia difettoso.

Va precisato che il diritto di recesso è inoltre escluso:

1. Contratti conclusi fuori dai locali commerciali (a domicilio, per strada, per posta, ecc.)

– prestazioni che sono già state eseguite;

– costruzione, vendita e locazione di beni immobili;

– fornitura di prodotti alimentari o di uso domestico corrente consegnati con scadenza regolare;

– assicurazione;

– strumenti finanziari.

2. Contratti a distanza (via internet, per telefono, ecc.)

– prodotti alimentari o di uso domestico corrente consegnati con scadenza regolare;

– servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando è prevista una data o un periodo determinato per la fornitura (ad es., con prenotazione);

Quando il diritto di recesso è previsto ex lege il consumatore può esercitarlo senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo (semplicemente perché cambia idea), entro il termine di 14 giorni. 

Sarà sufficiente compilare il modulo on line che il venditore deve averci messo a disposizione ovvero inviare comunicazione scritta. Meglio una raccomandata r.r. o una pec su indirizzp pec che ci darà la prova dell’invio.

Una cosa molto importante: il professionista deve indicare per iscritto nel contratto termini e modalità del recesso. Se omette di farlo noi consumatori potremmo ovviamente recedere ugualmente ma il termine sarà esteso a 12 mesi e non più solo 14 giorni.

Ultimo aspetto. 

Da quando dobbiamo contare i 14 giorni?

Dipende.

L’art. 52 del Codice del Consume ci dice che il periodo di recesso termina dopo quattordici giorni a partire:

a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;

b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:

1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene;

2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo;

3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;

c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.

Spero che questo articolo vi sia stato utile. A presto.