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Trasporto degli alimenti

Ciao a tutti. 

Un argomento importante quando si parla di sicurezza alimentare è certamente quello relativo al traporto.

Si tratta di una vera e propria fase della fiera agroalimentare trascurata dall’attenzione del consumatore ho notato ma che al contrario è cruciale per la tutela della salute di noi consumatori.

Le attenzioni che bisogna adottare sono molteplici perchè molteplici sono i pericoli che possono insorgere durante questo delicato passaggio della filiera agroalimentare.

Innanzitutto va detto che la normativa di riferimento vada ricercata nel Pacchetto Igiene ed in particolare nel regolamento 852/2004.

Quindi:

  • Assicurare la sicurezza degli alimenti per tutta la catena alimentare;
  • Non interrompere la catena del freddo;
  • Pulizia dei vani di carico dei veicoli e dei contenitori per il trasporto di prodotti alimentare e manutenzione periodica per evitare possibili contaminazioni degli alimenti;
  • Conservazione nei contenitori utilizzati per il trasporto alimentare di adeguate temperature e controllo che la temperatura sia sempre e continuativamente adeguata a seconda dell’alimento trasportato.

Per quanto riguarda la temperatura degli alimenti durante il trasporto la legge indica piuttosto dettagliatamente le temperature di conservazione degli alimenti.

La temperatura massima ad esempio:

+4°C per il latte pastorizzato, ricotta, yogurt, formaggi freschi, burro, panna e crema di latte

+7°C per le carni fresche (bovine, ovine, caprine, equine, suine)

+4°C per il pollame, coniglio, selvaggina e preparazioni di carne

+3°C per le frattaglie

+2°C per la carne macinata e la carne separata meccanicamente

+6°C per molluschi eduli lamellibranchi e bivalvi vivi

+4°C per le paste fresche

-18°C per i prodotti congelati/surgelati

Per i pesci, decongelati, molluschi, crostacei cotti e refrigerati la temperatura deve essere vicina a quella della fusione del ghiaccio.

Anche i contenitori degli alimenti devono essere tali da garantire una sorveglianza attiva.

Vanno assolutamente citate oltre al Pacchetto Igiene le norme ATP applicate in diversi paesi europei (e non) tra cui l’Italia.

Cosa sono?

Sottoscritto nel 1970 a Ginevra, l’”Accord Transport Perissable“, disciplina il trasporto di generi alimentari deteriorabili sui camion frigoriferi destinati all’alimentazione umana.

Questa normativa ha il pregio di descrivere le tipologie di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti in base al tipo di alimento e alla durata del percorso.

Quali sono gli alimenti deteriorabili?

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità rientrano nella categoria di alimenti deperibili il latte ed i suoi derivati, carni fresche e congelate, sangue e derivati animali, prodotti ittici freschi e congelati e prodotti congelati e surgelati.

Il certificato ATP necessario per la circolazione dei beni alimentari deperibili viene rilasciato dal Ministero dei trasporti dietro verifica degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile e ha validità di 6 anni.

Ma non sono solo i prodotti velocemente deteriorabili a necessitare di attenzioni nel trasporto.

Anche i cereali possono essere pericolosi per la salute umana se non ben trasportati; si parla di sviluppo di micotossine, presenza di metalli pesanti etc. etc.

Quindi gli operatori del settore alimentare dovranno adoperarsi per garantirne il relativo trasporto in modo congruo.

Ho già detto come cibi e bevande trasportati in cattive condizioni siano un pericolo per noi consumatori e per questo le sanzioni nel trasporto alimenti sono uno strumento sempre più utilizzato ed efficace.

Il Decreto Legislativo 193/07, relativo all’attuazione della direttiva 2004/41/CE sui controlli in materia di sicurezza alimentare prevede diverse tipologie di sanzioni all’articolo 6. 

“Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000”.

Nel trasporto alimenti il rischio non è quindi solo di incorrere in sanzioni pecuniarie (le classiche multe) ma anche in determinate fattispecie di reato.

Questo non solo ci dà la misura dell’importanza del trasporto alimentare ma ci dovrebbe rassicurare sul fatto che il legislatore abbia a cuore la salute pubblica e di adoperi affinchè venga il più possibile assicurata.

Un abbraccio e a presto!