tappi di sughero

Titolo alcolometrico

Continuiamo il nostro viaggio nelle indicazioni obbligatorie dell’etichetta alimentare e oggi parliamo del c.d. titolo alcolometrico.

Di cosa si tratta?

Secondo l’articolo 12 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 per titolo alcolometrico volumico effettivo si intende: 

“Il numero di parti in volume di alcol puro alla temperatura di 20 °C contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato alla stessa temperatura”.

Stiamo parlando di quella che più comunemente viene chiamata GRADAZIONE ALCOLICA.

Dal c.d. titolo alcolometrico discendono anche diverse definizioni:

1- titolo alcolometrico volumico effettivo ovvero la parte di alcool concretamente contenuta nella bevanda alcolica;

2- titolo alcolometrico volumico potenziale ovvero il numero di parti in volume di alcol puro a una temperatura di 20 °C che possono essere potenzialmente prodotte dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato alla stessa temperatura;

3- titolo alcolometrico volumico totale ovvero la somma di effettivo e potenziale;

4- titolo alcolometrico volumico naturale ovvero il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di ogni aggiunta;

Valori comuni:

birra: 4 – 12% vol

sidro: 5 – 7% vol

vino: 10 – 19% vol

porto: 20% vol

vodka 37,5 – 55% vol

gin: 37,5 – 50% vol

whisky: 40 – 62% vol

grappa: 37,5 – 70% vol (gradazione massima: 86% vol)

centerba: 70% vol

assenzio: 65 – 80% vol

L’allegato XII del Regolamento 1169/2011 (richiamato dall’articolo 28) regolamenta il titolo alcolometrico:

“Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto superiore a 1,2 % in volume è indicato da una cifra con non più di un decimale. Essa è seguita dal simbolo “% vol” e può essere preceduta dal termine “alcol” o dall’abbreviazione “alc””

Il titolo alcolometrico è determinato a 20 gradi.

Possono essere consentite delle TOLLERANZE nei seguenti casi:

  • Birre del codice NC 2203 00 con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5 % vol.; bevande non frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall’uva = tolleranza 0,5 % vol.
  • Birre con contenuto alcolometrico superiore a 5,5 % vol, bevande frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall’uva, sidri, vini di rabarbaro, vini di frutta diversa dalla’uva, eventualmente frizzanti o spumanti, idromele = tolleranza 1 % vol.
  • Bevande contenenti frutta o parte di piante in macerazione = tolleranza 1,5 % vol.
  • Eventuali altre bevande con contenuto alcolico superiore al 1,2 % in volume = 0,3 % vol.

L’indicazione obbligatoria di cui stiamo parlando non si applica agli alimenti che contengono alcool (come ad esempio un prodotto dolciario). Questa fattispecie richiede che l’alcool presente venga riportato semplicemente nell’elenco degli ingredienti in ogni caso sempre nel rispetto della normativa.

Una parentesi a parte merita l’ETICHETTATURA DEI VINI che è soggetta ad una legislazione ampia e specifica.

Il settore vitivinicolo, che costituisce certamente uno dei nostri orgogli nazionali nel mondo, è sempre stato disciplinato da una normativa ad hoc (comunitaria e nazionale).

Ripercorrere esaustivamente e cronologicamente tutte le leggi sarebbe bello ma impossibile in poche righe.

Lo farò prossimamente perchè l’argomento mi interessa moltissimo dato che vivo e lavoro a Brescia, provincia che possiede la meravigliosa Franciacorta.

In questa occasione basti sapere che anche per i vini, ovviamente, l’indicazione del titolo alcolometrico effettivo è obbligatoria in etichetta e questo vale per tutti i tipi di vini (anche se non DOP e IGP per intenderci).

Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere specificato per unità o mezze unità di percentuale del volume, seguito dal simbolo “% vol” e preceduto (eventualmente) dai termini “titolo alcolometrico effettivo”, “alcole effettivo” o “alc”.

Spero che l’articolo sia stato utile per comprendere anche questo aspetto del mondo dell’etichettatura alimentare che, come avrete certamente capito, non è povero di informazioni.

Ma, come dico sempre, la conoscenza fa la differenza e tutto l’impianto normativo è a tutela di noi consumatori.

Dopotutto la conoscenza è prima di tutto comprensione da parte di chiunque.

Alla prossima!