frutta secca

Allergie ed intolleranze: disposizioni per l’uso

Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’Allegato II del Regolamento 1169/2011 o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata, deve essere OBBLIGATORIAMENTE indicato in etichetta.

Per intolleranza alimentare si intende una reazione ostile ad un alimento. Si tratta di un fenomeno diverso dalle allergie alimentari, che invece determinano una vera e propria attivazione del nostro sistema immunitario indotta da uno determinato componente (generalmente una proteina) contenuto in un alimento.

«Quod aliis cibus est aliis fuat acre venenum.» 

Quello che è cibo per un uomo è veleno per un altro ci dice Tito Lucrezio Caro nel De rerum natura.

Vediamo allora cosa puo’ essere veleno per taluni e perchè giustamente la legge impone l’obbligo di indicarlo in etichetta:

  • Cereali contenente glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati o prodotti derivati;
  • Crostacei e prodotti a base di crostacei;
  • Uova e prodotti a base di uova;
  • Pesce e prodotti a base di pesce;
  • Arachidi e prodotti a base di arachidi;
  • Soia e prodotti a base di soia;
  • Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio);
  • Frutta a guscio vale a dire (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di peccar, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadam o noci del Queensland e i loro prodotti;
  • Sedano e prodotti a base di sedano;
  • Senape e prodotti a base di senape;
  • Semi di Sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
  • Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti;
  • Lupini e prodotti a base di lupini;
  • Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Il legislatore non si limita a dire che tali ingredienti debbano essere indicati ma dice anche COME.

La denominazione della sostanza  o del prodotto figurante nell’allegato II del Reg. 1169/2011 deve essere CHIARA ed EVIDENZIATA ATTRAVERSO UN TIPO DI CARATTERE CHIARAMENTE DISTINTO dagli altri ingredienti elencati.

Quindi DIMENSIONI, STILE o COLORE DI SFONDO devono balzare con facilità all’occhio del consumatore che si trova sempre davanti ad un’etichetta piccola di formato e generalmente contenente tante informazioni diverse.

Tra queste quelle potenzialmente “pericolose” per la salute, devono trovare più risalto così da essere percepite immediatamente da chi le legge.

La parola d’ordine è sempre la stessa: TRASPARENZA.