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L’indicazione quantitativa degli ingredienti in etichetta

Nei precedenti articoli abbiamo trattato della denominazione legale e dell’elenco degli ingredienti.

L’art. 9 del regolamento 1169/2011 prosegue e tra le indicazioni obbligatorie menziona, altresì, la quantità di taluni ingredienti o categorie di essi.

Vediamo come questa disposizione debba essere applicata e la ragione per la quale il nostro legislatore comunitario l’ha inserita. 

Innanzitutto occorre porsi una domanda: perchè alcuni prodotti alimentari hanno un’etichetta che fornisce l’indicazione quantitativa dei suoi ingredienti e altri no?

L’articolo 22 del Regolamento 1169/2011ci dice che:

“L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:

  1. figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore”
  2. è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o
  3. è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto”.

In altre parole questa disposizione ci dice che quando uno degli ingredienti diventa “caratterizzante” del prodotto alimentare finito, in etichetta l’operatore deve indicare la quantità di tale ingrediente “protagonista”.

Un esempio?

Se al supermercato ci troviamo davanti ad una vaschetta la cui denominazione è “gelato al cioccolato” ecco che la quantità di cioccolato deve essere indicata obbligatoriamente.

La ragione che ha spinto il legislatore ad introdurre tale previsione è facilmente comprensibile: tutela del consumatore, trasparenza e consapevolezza nell’acquisto.

Ma le cose non sono sempre chiarissime tanto che la Commissione Europea ha sentito l’esigenza di emanare una Comunicazione sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (2017/C 393/05) per chiarire alcune questioni che avevano portato incomprensioni.

Ve ne riporto alcune.

Nel caso in cui si parli di “pasticcio di verdure in crosta” ? Quali verdure devo considerare?In questa fattispecie il quid si riferisce alla quantità totale di verdure chiarisce la Commissione.

Nel caso di ingrediente composto (per esempio biscotti ripieni di crema) si deve indicare il quid dell’ingrediente composto (il ripieno di crema).

E nel caso in cui venga evidenziato un ingrediente di un ingrediente composto? (biscotti ripieni di crema all’uovo) si deve indicare anche il quid di tale ingrediente (uova) oltre a quello dell’ingrediente composto.

Chiaramente quando il prodotto alimentare è composto da un unico ingrediente la relativa quantità non deve essere inserita perchè ne costituisce già il 100%.

Tutto in ogni caso va valutato caso per caso ci dice la Commissione nella sua comunicazione perchè le possibilità sono infinite e sarebbe stato impossibile catalogarle.

Attenzione: quando è un’immagine sul packaging ad evidenziare la presenza di un ingrediente (immagine di uno specifico pesce per un prodotto tipo spezzatino di pesce) va indicato il quid di tale ingrediente anche se non è espressamente indicato nella denominazione dell’alimento. 

Il motivo è sempre lo stesso: garantire che il consumatore non venga confuso nell’acquisto e scelga consapevolmente.

Ci sono delle deroghe?

L’Allegato VIII del Reg. 1169 prevede che in taluni casi non debba essere indicata la quantità dell’ingrediente e richiama diverse fattispecie.

In questa sede voglio citarvi solo degli esempi perchè penso possano far comprendere meglio la questione.

Tonno al naturale: quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura viene indicato il peso netto sgocciolato di questo alimento e null’altro.

Pane all’aglio: in questo caso l’indicazione quantitativa non è richiesta perchè l’aglio è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazioni. 

Grissini con semi di papavero: anche in questo caso l’indicazione quantitativa non è richiesta perchè si tratta di un ingrediente che pur figurando nella denominazione dell’alimento non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore nel paese di commercializzazione poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare l’alimento o tale da distinguerlo da altri prodotti simili.

Gli esempi inseriti nella Comunicazione sono numerosi (vi lascio il link se aveste voglia di leggerla https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1121(01)&from=IT)  e differenti ma tutti volti a tutelare noi acquirenti.

L’intero impianto normativo sull’etichettatura ha un solo filo conduttore: trasparenza, correttezza da parte dell’operatore del settore alimentare e chiarezza nella creazione di un packaging che non induca in confusione in qualsiasi modo (anche implicito) noi consumatori. 

Quello che è, deve il più possibile apparire.

Alla prossima!