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Il nuovo Regolamento UE sulla trasparenza

Il 27 marzo di quest’anno entrerà in vigore un importante Regolamento UE, il 1381/2019 che modifica in parte il Regolamento 178/2002 ed altri Regolamenti Ue e che ha come scopo principale quello di incrementare la trasparenza della valutazione del rischio nella catena alimentare.

Quali sono le principali novità?

Innanzitutto tra i considerando del provvedimento della Commissione Europea si parte dal presupposto che nel processo dell’analisi del rischio la sua comunicazione ne costituisca una parte essenziale.

Tale comunicazione dovrebbe essere sempre trasparente, ininterrotta ed inclusiva e dovrebbe sempre garantire la partecipazione di responsabili della valutazione del rischio e della sua gestione a livello dell’Unione e nazionale.

La comunicazione del rischio dovrebbe essere attenta a spiegare in maniera precisa, chiara, completa, coerente, adeguata e tempestiva non solo i risultati della valutazione del rischio ma anche le modalità con cui tali constatazioni vengano utilizzate per contribuire a formare decisioni in materia di gestione del rischio.

Il nuovo Regolamento poi sottolinea come, considerata l’ambiguità con cui i cittadini percepiscono la differenza tra pericolo e rischio, la comunicazione di quest’ultimo dovrebbe cercare di chiarire questa distinzione e rafforzarne la comprensione da parte del pubblico.

Partendo da queste considerazioni risulta pertanto “necessario stabilire obiettivi e principi generali della comunicazione del rischio, prendendo in considerazione i rispettivi ruoli dei responsabili della valutazione del rischio e della gestione del rischio e garantendo nel contempo la loro indipendenza” (considerando 8).

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra il Regolamento va soprattutto a modificare e ad aggiungere alcuni articoli al Regolamento 178/2002.

In particolare viene aggiunto l’articolo 8 bis che stabilisce che gli obiettivi della comunicazione del rischio siano ad esempio:

  • accrescere la conoscenza e la comprensione delle questioni specifiche in esame;
  • assicurare la coerenza, trasparenza e chiarezza nella formulazione delle raccomandazioni e delle decisioni per la gestione del rischio;
  • incoraggiare la comprensione dell’analisi del rischio;
  • ecc. ecc.

Poi viene introdotto l’articolo 8 ter “principi generali della comunicazione del rischio”.

La comunicazione deve: 

  • assicurare che avvengano scambi di informazioni accurate ed opportune in modo interattivo e tempestivo con tutte le parti interessate;
  • fornire informazioni trasparenti in ogni fase del processo;
  • tenere presente la percezione del rischio di tutte la parti interessate;
  • facilitare la comprensione e il dialogo tra tutte le parti interessate;
  • essere chiara ed accessibile anche a coloro che non partecipano direttamente al processo e non sono in possesso di una formazione scientifica.

Viene introdotto, altresì, un articolo specifico, l’articolo 8 quater, che stabilisce che la Commissione debba adottare un piano generale sulla comunicazione del rischio al fine di conseguire gli obiettivi prefissi.

Ogni Stato Membro designerà un membro titolare e un membro supplente quali suoi rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare che sarà altresì composto:

  • da due membri titolari e due membri supplenti nominati dalla Commissione come suoi rappresentanti, con diritto di voto;
  • da quattro membri titolari e quattro supplenti con diritto di voto come rappresentanti della società civile e degli interessi della filiera alimentare;
  • da due membri titolari nominati dal Parlamento Europeo.

Circa gli Studi Scientifici, l’articolo 32 del Reg. 178/2002 viene arricchito da nuove disposizioni.

In particolare l’Autorità dovrà istituire e gestire una banca dati degli studi commissionati o realizzati dagli operatori economici a sostegno di una domanda o di una notifica in relazione alla quale il diritto dell’Unione contiene disposizioni sulla fornitura di una produzione scientifica, compreso un parere scientifico, da parte dell’Autorità.

Quest’ultima poi dovrà svolgere le proprie attività con un elevato grado di trasparenza rendendo pubblico, non solo quanto già previsto dall’articolo 38 del Regolamento 178/2002, ma altresì un resoconto degli orientamenti forniti ai potenziali richiedenti nella fase preliminare alla presentazione della domanda a norma degli articoli 32 bis e 32 quater.

L’articolo 39, in tema riservatezza, viene interamente sostituito attraverso l’introduzione di tutta una serie di disposizione volte per lo più a garantirne la massima tutela.

Anche i Regolamenti UE 1829/2003 (relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati), 1831/2003 (relativo agli additivi destinati all’alimentazione animale), 2065/2003 (relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari), 1935/2004 (riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), 1331/2008 (procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari), 1107/2009 (relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari), 2283/2015 (relativo ai nuovi alimenti) e la Direttiva 2001/18/CE (sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati) sono stati investiti dalla forza modificatrice del Regolamento sulla trasparenza, di cui parliamo oggi, attraverso l’introduzione o il semplice cambiamento di talune disposizioni. 

Modifiche od introduzione di nuovi articoli in ogni caso volti all’accrescimento della trasparenza, efficacia, riservatezza ed accesso del pubblico.