Collection of packaged food isolated on grey background. 3d illustration
Collection of packaged food isolated on grey background. 3d illustration

La denominazione dell’alimento in etichetta

Quali sono le indicazioni che la legge impone debbano essere riportate sul preimballaggio di un alimento?

E’ l’articolo 9 del Regolamento UE n.1169/2011 a fornircene un preciso elenco.

Oggi analizzeremo nel dettaglio la prima delle indicazioni che il Reg. 1169/2011 stabilisce debba essere indicata, ovvero la denominazione dell’alimento disciplinata dall’articolo 17.

Innanzitutto va detto che per denominazione dell’alimento debba essere intesa la denominazione legale, ovvero la denominazione di un alimento prescritta dalle norme dell’Unione Europea o nazionale.

In assenza di una denominazione legale, in etichetta andrà inserita la denominazione c.d. usuale, ossia la denominazione che sia accettata quale nome dell’alimento dal “consumatore medio” dello Stato Membro all’interno del quale è venduto, senza che debba essere data altra chiarificazione al riguardo.

Qualora mancassero sia la denominazione legale che quella usuale in etichetta andrà inserita una denominazione c.d. descrittiva e se necessario il suo uso, affinché i consumatori determinino la reale essenza dell’alimento e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

E’ molto importante non confondere la denominazione legale o usuale con il nome commerciale del prodotto. 

Si tratta di due informazioni completamente diverse: il nome commerciale dell’alimento è un dato volontario che può essere utilizzato ma che non fa venire meno l’obbligo di inserire la denominazione legale o usuale.

Qualche esempio può aiutarci a comprendere meglio le definizioni.

Abbiamo detto che la denominazione legale è quella disposta per legge, quindi un esempio potrebbe essere quello di indicazione sull’alimento di “carne di…”, “formaggio di…”, “farina di ….”, “cioccolato fondente…” ecc. ecc.

Un esempio di denominazione usuale? La denominazione è usuale quando, in assenza di quella legale, viene utilizzata usualmente nel luogo di vendita, quindi “macedonia di frutta…”, “pesto genovese…”, ecc. Anche il termine “pizza” non è normato dalla legge e quindi si potrà inserire quale denominazione usuale.

E un esempio di denominazione descrittiva? 

“Prodotto dolce da forno con crema alla vaniglia…”.

Ci sono poi tutta una serie di indicazioni che debbono accompagnare la denominazione dell’alimento in etichetta.

In taluni casi, infatti, previsti dall’allegato VI (Reg. 1169/2011) la normativa prevede che debbano essere inserite alcune specificazioni:

  1. Stato fisico = se il prodotto è stato ricongelato, liofilizzato, surgelato, concentrato, affumicato o è in polvere;
  2. Prodotti congelati = nel caso di alimenti che siano stati congelati prima della vendita e poi venduti decongelati;
  3. Alimenti trattati con radiazioni ionizzanti = le etichette devono contenere indicazioni quali “irradiato” o “trattato con radiazioni ionizzanti”;
  4. Presenza di un ingrediente sostituito = se l’alimento contiene un ingrediente sostituito rispetto a quello che i consumatori si aspettano presumibilmente essere sempre utilizzato deve essere indicato in etichetta;
  5. Prodotti a base di carne / pesce ai quali siano state aggiunte proteine;
  6. Acqua aggiunta a prodotti a base di carne;
  7. Prodotti ricomposti = ovvero prodotti a base di carne / pesce che parrebbero essere composti da un unico pezzo di carne ma che in realtà sono l’insieme di più ingredienti soprattutto enzimi o additivi;
  8. Carni macinate = devono essere indicate anche le percentuali del tenore di massa magra e grassa e il rapporto collagene / proteine;
  9. Budelli = nel caso in cui un budello per insaccati non possa essere ingerito questo deve essere espressamente specificato.

L’articolo 13 (Reg. 1169/2011) stabilisce che la denominazione legale, usuale o descrittiva, come tra l’altro tutte le indicazioni obbligatorie debbano essere “apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente inde­lebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire”.

La disposizione di cui sopra costituisce la garanzia per il consumatore di una pronta ed immediata reperibilità di tutte le informazioni relative alla denominazione del prodotto alimentare che sta acquistando.