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Cosmesi naturale e la legge che non c’è

Quando si parla di cosmetica ci si addentra in un mondo dalle mille sfaccettature, perché, si sa, in una società improntata sull’apparire, veloce e spietata la bellezza occupa un posto tutto suo, un posto di tutto rispetto. 

E’ inutile negare come la cosmesi abbia una sua funzione sociale: può aiutare ad aumentare l’autostima, ad essere più sicuri o semplicemente a sembrare anche per poco persone diverse. 

La “bellezza salverà il mondo” diceva Fëdor Dostoevskij. Forse. Certamente aiuta l’economia perché la spasmodica ricerca di migliorarsi esteticamente alimenta un mercato mondiale da 11,7 miliardi di euro, in crescita del +2,8%.

In questo universo, non più solo femminile, in modo particolare una significativa crescita registra il mercato della cosmesi c.d. “naturale”.  

Sempre maggiore è l’interesse del consumatore, infatti, verso gli ingredienti utilizzati nei prodotti e la tendenza, oggi, è quella di preferire creme e make up formulati con materie prime derivanti da estratti vegetali.

Via libera quindi sugli scaffali di grandi supermercati, profumerie e farmacie a creme di ogni tipo purché con diciture quali “naturali”, “eco-bio”, “biologici”, “vegetali”, “fitocosmetici” ecc.

Si tratta della c.d. “green beauty”, un settore nel quale anche le tendenze alimentari stanno giocando un ruolo significativo: alimenti quali frutta e verdura che eravamo abituati a trovare sulla tavola oggi vengono con successo impiegati nella formulazione di creme ed unguenti. 

E fin qui tutto molto positivo perché la consapevolezza di acquistare un prodotto rispettoso della nostra salute e dell’ambiente costituisce certamente un atto di civiltà e di speranza per il futuro.

Tuttavia nonostante l’evidente interesse e la dimensione commerciale del fenomeno la “cosmesi naturale” non ha una disciplina giuridica specifica. 

La normativa applicabile ai prodotti cosmetici “green” è e rimane il Reg. CE n.1223/2009 che non solo non ne fornisce una definizione specifica ma altresì omette di stabilire preventivamente come ed a quali concentrazioni gli ingredienti contenuti nel cosmetico debbano essere esclusivamente di origine vegetale per poterlo definire “naturale”. 

L’art. 20 del. Reg. sopracitato recita “in sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono”.

Strettamente collegato a tale disposizione vi è anche il Reg. 655/2013 che stabilisce come le dichiarazioni contenute sul prodotto debbano essere veritiere, conformi alle norme e sostenute da prove adeguate e verificabili.

Ma allora è impossibile non porsi una domanda.

Se per immettere sul mercato un cosmetico l’operatore deve necessariamente indicare in etichetta informazioni veritiere ma al tempo stesso non deve sottostare ad una normativa specifica che imponga limiti ed ingredienti di origine vegetale, quando un prodotto può essere definito e venduto come naturale?

Ed ecco che grazie a questa lacuna legislativa gli operatori del settore si muovono in totale autonomia, liberi di immettere prodotti miracolosi fregiandosi spesso di una sensibilità ecologica che nella maggior parte dei casi non gli appartiene.

Quando si acquista un prodotto cosmetico sarebbe buona cura impiegare qualche secondo per leggere il suo Inci (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

Gli ingredienti devono essere indicati in base alla percentuale di essi presenti nel peso complessivo ed in ordine dal più presente a quello meno presente. 

Quindi l’ingrediente indicato per primo è quello che costituisce la quota maggiore del prodotto.

Coloranti e profumi vengono sempre indicati alla fine della lista, mentre le sostanze che compongono l’1% del peso totale non devono essere necessariamente menzionate perché la normativa  non lo prevede.

Ma se nessuna norma impone regole precise che garanzia potrà mai avere il consumatore che voglia acquistare un cosmetico naturale?

Come mai potrebbe essere sicuro che all’interno di quell’1% non vi siano sostanze non naturali (ad esempio emulsionanti o addensanti)?

Questo vuoto normativo si traduce inevitabilmente in un danno perché di fatto confonde nell’acquisto impedendo una scelta consapevole.

Ma il consumatore non è l’unica potenziale vittima di questa carenza legislativa.

Lo stesso operatore che voglia immettere sul mercato il suo prodotto deve, per resistere alla concorrenza e vestirsi di credibilità, chiedere ed ottenere certificazioni attraverso il rispetto di disciplinari che in qualche modo definiscano quei limiti e quelle regole che il legislatore inspiegabilmente non ha ancora fornito.

Tuttavia di disciplinari ve ne sono diversi e quindi ciò che è “naturale” per un ente di certificazione non lo è per l’altro e la confusione regna.

Ad accorgersene anche l’Organizzazione Internazionale per la Normazione che è intervenuta,  attraverso l’ISO 16128, realizzando linee guida che tentano di far chiarezza sul tema, definendo gli ingredienti, criteri tecnici che consentono di definire la naturalità di un prodotto. 

L’ISO 16128 si è posta in modo del tutto diverso rispetto ai disciplinari privati già esistenti perché per la prima volta ha costretto gli operatori a fare i conti anche con criteri quantitativi per indicare il contenuto in componenti naturali o biologici di qualsiasi prodotto cosmetico e il grado di naturalità dei suoi ingredienti.

Non si tratta ancora di una legge ma certamente costituisce un passo in avanti e sottolinea una carenza che andrà prima o poi colmata anche dal punto di vista normativo.

Non si tratta ancora di una legge ma certamente costituisce un passo in avanti e sottolinea una carenza che andrà prima o poi colmata anche dal punto di vista normativo.

Una legge che imponga a tutti gli operatori, non solo quelli più virtuosi, di sottostare alle stesse regole e che si erga a garanzia di trasparenza per tutti i consumatori.

1 Fonte: Federchimica Confindustria articolo pubblicato in data 19 settembre 2019 e reperibile al seguente url https://www.federchimica.it/webmagazine/dettaglio-news/2019/09/19/cosmetica-fatturato-cresce-con-esportazioni