Mixed fruits with apple banana orange and other
Mixed fruits with apple banana orange and other on wooden background - Healthy food style

Etichette commestibili: una buona idea??

Sapete che esistono etichette commestibili? Ebbene sì, molti produttori di frutta già da diverso tempo utilizzano sui loro prodotti questo tipo di etichetta. 

Innanzitutto va detto che la frutta (e la verdura) e la sua etichettatura è disciplinata dal Reg. 1169/2001 di cui abbiamo parlato più volte ed in particolare dal Reg. 1234/2007.

In forza dell’ultimo provvedimento citato i prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore devono essere commercializzati solo se di qualità sana, leale e mercantile e se viene indicato il paese di origine. 

Il Reg. 543/11 poi specifica che per i prodotti originari di un paese membro il nome deve essere indicato nella lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. 

Per gli altri prodotti, il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. 

Norme generali sono stabilite per (Allegato 1 parte A):

Albicocche

Meloni

Carciofi

Porri

Asparagi

Zucchine

Melanzane

Cipolle

Avocado

Fagioli

Prugne

Cavoli

Ciliegie

Etc.

La normativa poi disciplina la commercializzazione specifica per alcuni prodotti tra cui (Allegato 1 parte B):

Mele

Agrumi

Kiwi

Lattughe

Pesche

Pere

Fragole

Peperoni dolci

Uva da tavola

Pomodori

Per ognuno di questi prodotti vengono elencate le caratteristiche e le indicazioni che dovremo trovare sull’etichetta.

Vediamo le norme generali:

Le norme che disciplinano l’etichettatura riguarda sia i prodotti preimballati, sia quelli venduti senza imballaggio (sfusi). (Per l’etichettatura delle conserve vegetali si applicano le regole generali previste dal Reg. UE 1169/2011).

Al consumatore le indicazioni, previste dalla normativa, devono essere presentate in modo chiaro e leggibile.

I prodotti possono essere posti in vendita allo stato sfuso (non preimballati) sempre che vengano esposti accanto ad essi (es. cartello/etichetta), in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative a:

1) Paese di origine

2) denominazione dell’alimento (non necessaria se il prodotto è visibile)

3) se del caso, categoria e varietà o tipo commerciale (prodotti elencati nell’allegato I parte B

del Reg. UE 543/2011) e eventuali additivi

4) prezzo al chilo, in modo tale da non indurre in errore il consumatore.

I prodotti preimballati devono essere contenuti in imballaggi che indicano:

1) Peso netto.

2) Il nome e l’indirizzo o codice di identificazione dell’imballatore e/o dello speditore.

3) Denominazione del prodotto, ad esempio “mele”, se il prodotto non è visibile dall’esterno; denominazione della varietà, obbligatoria per alcuni prodotti elencati nell’allegato I parte B del Reg. UE 543/2011

4) Elenco ingredienti.

5) Termine minimo di conservazione. Tale indicazione non è richiesta nel casi di prodotti ortofrutticoli freschi, comprese le patate.

6) Origine del prodotto.

7) Caratteristiche commerciali. Per tutti i prodotti elencati nell’allegato I, parte B, dev’essere indicata la categoria (extra, I categoria, II categoria), e inoltre per alcuni di essi deve essere specificato il calibro, espresso dai diametri minimo o massimo (per esempio, mele, pomodori, peperoni, pere e pesche) o dal peso minimo e massimo dei frutti (per esempio, mele, kiwi) o da altri parametri (per esempio, per le pere e le mele, non soggette alle regole di omogeneità, dal diametro o peso del frutto più piccolo oppure dal diametro o peso del frutto più grosso, dal diametro delle circonferenze per le pesche). Va indicata la pezzatura (peso minimo a cespo) o numero di cespi per lattughe, indivie ricce e scarole.

8) Per alcuni prodotti è prevista, ove ne venga fatto uso, l’indicazione degli agenti conservanti o delle altre sostanze chimiche utilizzate in trattamenti post-raccolta,

9) Lotto.

10) Prezzo al kg.

11) Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

12) eventuali informazioni facoltative purché rispettose del reg. 1169/2011.

Norme e deroghe sono poi previste per i prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione, all’alimentazione animale, per operazioni di mondatura, al consumo tradizionale locale.

Vi è poi una classificazione dei prodotti ortofrutticoli che viene fatta per convenzione:

Prodotti di I° gamma: prodotti freschi ed interi, senza nessun trattamento.

Si suddivide in tre sotto categorie di qualità:

– Extra: prodotti privi di difetti e puliti non discordanti con la qualità del prodotto scelto;

– Prima: prodotti di alta qualità ma che possono avere delle imperfezioni;

– Seconda: prodotti che han evidenti difetti anche se non impattanti sulla sicurezza e qualità del prodotto. I prodotti di questa gamma non avendo subito trattamenti sono quelli più ricchi di micronutrienti. Se confezionati devono riportare le indicazioni di peso, classificazione e provenienza. A sostituzione di ciò può essere presente il cartello unico nel negozio di vendita.

Prodotti di II° gamma: prodotti che hanno subito trattamenti di pastorizzazione e o sterilizzazione. Prodotti stabili che non necessitano di una conservazione in dotazione frigorifera e devono seguire le indicazioni di etichettatura secondo il Reg 1169/11.

Prodotti III° gamma: prodotti che han subito trattamenti di surgelazione e o congelazione. Per la conservazione devono essere rispettati i limiti di temperatura, – 18°C, imposti dal Art. 4 D.l 110/92 e devono essere rispettati i requisiti per l’etichettatura secondo il Reg 1169/11. In questo caso per i surgelati non vi sono grandi perdite a livello nutrizionale, mentre per i congelati, a causa del lento processo di raffreddamento, vi sono delle perdite sulle proprietà nutrizionali, qualitative ed organolettiche;

Prodotti IV° gamma: prodotti ortofrutticoli già lavorati freschi, venduti crudi, puliti e porzionati secondo dimensioni diverse. Pronti al consumo.

Prodotti V° gamma: alimenti che hanno subito processi di cottura e che sono stati confezionati in atmosfera protettiva. Devono rispettare il Reg Ce 1169/11 per le informazioni ai consumatori e rispettare la temperatura di conservazione di max 4°C come disposto da Art. 4 D.l 110/92. Perdita di micronutrienti ovviamente.

E le nostre etichette commestibili dove le troviamo?

Da qualche anno le aziende hanno infatti incominciato a mettere un bollino su ogni pezzo.

Prima erano solo le banane, ora possiamo trovarlo anche su mele, pere, etc. etc.

A me è capitato mille volte di morsicarlo e chissà quante volte l’ho anche mangiato.

Sinceramente l’ho sempre trovato noioso ed inutile, ed allora perché le aziende lo mettono?

Si tratta principalmente di un’operazione di marketing: pubblicità vera per convincere il consumatore della maggiore qualità del prodotto rispetto ad altri prodotti ortofrutticoli sprovvisti di  questo bollino..

Ed ecco che quindi che si sono inventanti il bollino commestibile: come funziona?

Si tratta di vera tecnologia capace di stampare il bollino (quindi le informazioni su di esso contenute) con un inchiostro edibile.

Ma il futuro ci sta prospettando anche l’ipotesi di stampare direttamente l’etichetta sulla buccia della frutta eliminando ogni imballaggio quindi anche l’annoso e più che attuale problema della plastica.

Tali progetti sono al vaglio di tante aziende avanguardiste che investono molto denaro in queste ricerche.

Va detto che non sono ancora tanti i prodotti che possiamo trovare al supermercato con il bollino commestibile, quindi per il momento ci conviene continuare a stare attenti e toglierlo!

Alla prossima.