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La sicurezza alimentare nel Codice Penale

Oggi voglio parlarvi di un argomento piuttosto tecnico ma, secondo me, importantissimo.

Quando trattiamo di sicurezza alimentare, intesa come situazione in cui “tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti che garantiscano le loro necessità e preferenze alimentari per condurre una vita attiva e sana” non possiamo non fare riferimento a diverse fonti legislative.

Siamo abituati oramai a pensare che l’aver ceduto la quasi totalità della sovranità all’Unione Europea in questa materia abbia di fatto cancellato il ruolo del nostro Paese nella produzione di leggi a tutela della normativa alimentare.

Non è così. Tantissime sono le norme che disciplinano le tematiche alimentari.

Tra queste il nostro Codice Penale che prevede tutta una serie di reati che descrivono minuziosamente fattispecie specifiche.

Vediamole insieme.

Innanzitutto va detto che il nostro Codice Penale distingue, in modo netto, i delitti contro la salute pubblica da quelli contro l’industria e il commercio.

Appartengono alla prima categoria gli articoli:

  • 439 = avvelenamento di acque o di sostanze alimentari Chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena [di morte] (ovviamente la pena di morte nel nostro Paese è stata abrogata e sostituita dall’ergastolo);
  • 440 = adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni [c.p. 28, 29, 32]. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata [c.p. 64] se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali [c.p. 448];
  • 441 = adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della salute pubblica Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309 [c.p. 29, 32, 440, 448];
  • 442 = commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate = Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [c.p. 28, 448, 516];
  • 444 = commercio di sostanze alimentari nocive Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51 [c.p. 28, 29]. La pena è diminuita [c.p. 65] se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve [c.p. 448, 516];
  • Ci sono poi gli artt. 452, 446 e 448 che stabiliscono le pene per i reati sopra descritti, la misura della confisca obbligatoria e le pene accessorie che possono essere irrogate.

Vediamo ora i delitti contro l’industria e il commercio.

  • 515 = frode nell’esercizio del commercio Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29];
  • 516 = vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 440, 442, 444];
  • 517 = vendita di prodotti industriali con segni mendaci Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro;
  • 517 bis = Aggravante per alimenti particolari o “protetti” Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell’attività commerciale nello stabilimento o nell’esercizio stesso 

Va detto che molto spesso le condotte possono ricondursi a più fattispecie, che talvolta, quindi, queste ultime possono, detto in maniera molto semplice, accavallarsi e che è compito della magistratura individuare la norma realmente applicabile al caso concreto.

Spero che questo articolo vi sia stato utile. A presto!